(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1o ottobre 1999) II CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue "Con l'occasione il Governo ha preso atto dell'impegno preso dall'assessore regionale al commercio con nota n. 17076 del 20 settembre u.s., ad adottare entro e non oltre il prossimo 31 ottobre, l'atto di individuazione degli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, al fine di non procrastinare ulteriormente il divieto all'apertura" II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attivita' commerciale nel territorio della Regione Molise. 2. La disciplina del commercio si ispira alle seguenti finalita': a) la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la liberta' di impresa, la libera circolazione delle merci; b) la realizzazione di una rete distributiva regionale efficiente ed integrata con gli altri comparti del terziario; c) la compatibilita' degli insediamenti commerciali di piu' ampia dimensione con le esigenze di razionalizzazione della rete commerciale e di riqualificazione del tessuto urbano d) la riqualificazione e salvaguardia dei servizi commerciali nelle aree urbane, rurali e montane con particolare riguardo alle piccole imprese; e) la rivitalizzazione e valorizzazione dei centri storici. f) la semplificazione dei procedimenti amministrativi; g) la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento ed al servizio di prossimita'. 3. Per quanto non previsto dalla presente legge regionale valgono le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.