(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del
                          1o ottobre 1999)

                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
           Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue
"Con   l'occasione  il  Governo  ha  preso  atto  dell'impegno  preso
dall'assessore   regionale   al  commercio  con  nota  n.  17076  del
20 settembre  u.s.,  ad  adottare  entro  e  non  oltre  il  prossimo
31 ottobre,  l'atto  di  individuazione degli obiettivi di presenza e
sviluppo   delle   grandi  strutture  di  vendita,  al  fine  di  non
procrastinare ulteriormente il divieto all'apertura"
  II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
    1.  La  presente  legge,  in  attuazione  del decreto legislativo
31 marzo  1998, n. 114, stabilisce i principi e le norme che regolano
l'esercizio  dell'attivita'  commerciale nel territorio della Regione
Molise.
    2. La disciplina del commercio si ispira alle seguenti finalita':
      a) la  trasparenza  del  mercato,  la  libera  concorrenza,  la
liberta' di impresa, la libera circolazione delle merci;
      b) la   realizzazione   di   una  rete  distributiva  regionale
efficiente ed integrata con gli altri comparti del terziario;
      c) la  compatibilita'  degli  insediamenti  commerciali di piu'
ampia  dimensione  con  le  esigenze  di razionalizzazione della rete
commerciale e di riqualificazione del tessuto urbano
      d) la  riqualificazione  e salvaguardia dei servizi commerciali
nelle  aree  urbane,  rurali  e montane con particolare riguardo alle
piccole imprese;
      e) la rivitalizzazione e valorizzazione dei centri storici.
      f) la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
      g) la   tutela   del   consumatore   con  particolare  riguardo
all'informazione,  alla  possibilita'  di  approvvigionamento  ed  al
servizio di prossimita'.
    3. Per quanto non previsto dalla presente legge regionale valgono
le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.